Mutuo Ponte Cambio Casa: Cos’è e Come Funziona, Chi lo Fa, Requisiti, Vantaggi e Svantaggi

Noto anche come mutuo cambio casa, il mutuo ponte rientra tra quei finanziamenti, dove le banche erogano ai richiedenti un importo fondamentale per l’acquisto di un nuovo immobile, ma che contemporaneamente tiene conto della loro intenzione di vendere la loro attuale abitazione. Così facendo, viene saltata quella fase di transizione che intercorre fra la cessione della propria abitazione e l’acquisto del nuovo immobile. Se ci sono vantaggiose occasioni, grazie al mutuo ponte, il richiedente non se le lascia sfuggire.

Le origini

I mutui ponte erano un’opzione che numerosi istituti di credito proponevano all’estero a partire dall’inizio degli Anni 2000. Il loro avvento in Italia è datato 2016, a seguito di un’operazione finanziaria messa a punto dal governo con l’intento di dare un nuovo slancio al settore delle compravendite immobiliari, rimaste troppo fermo a lungo. In Italia, come verrà indicato a breve, lo propongono prevalentemente istituti di credito stranieri.

Mutuo ponte: come funziona?

In riferimento alla logica di funzionamento del mutuo ponte, è opportuno evidenziare come, grazie a questo tipo di finanziamento, non si perde tempo nell’acquistare una nuova abitazione, perché il richiedente può già contare sulla liquidità necessario, ancor prima di aver messo in vendita il suo immobile di proprietà. Conditio sine qua non, affinché le operazioni vadano a buon fine, è la dimostrazione concreta circa le intenzioni serie di vendere la propria casa di proprietà.

Quali sono pertanto i requisiti necessari

La documentazione necessaria da esibire all’istituto di credito che eroga il finanziamento in questione si compone dell’atto di acquisto del nuovo immobile, dove il richiedente avrà la nuova residenza, e la dichiarazione di messa in vendita dell’abitazione di cui il diretto interessato è intestatario.

Per ciò che concerne l’importo massimo che l’istituto di credito generalmente può erogare, non si va mai oltre il 60% del valore dell’abitazione che si intende mettere in vendita. Per quanto riguarda la durata massima del piano di rimborso, la soglia è pari a 2 anni.

Mutuo Ponte Cambio Casa
Mutuo Ponte Cambio Casa

Vantaggi

Accendere un mutuo ponte può convenire, per aspetti fiscali. Sostanzialmente, il richiedente evita i problemi che potrebbero scaturire, qualora i tempi di acquisto e di vendita dei due immobili non dovessero coincidere.

Manon è tutto: va considerato anche l’aspetto inerente al rimborso. Le rate sono tutte composte da interessi, visto che il rimborso del capitale avviene solo mediante il versamento di ciò che si è guadagnato con l’immobile di cui si era precedentemente proprietari.

Svantaggi

In primo luogo, solo gli istituti di credito stranieri sono disponibili a concedere il mutuo ponte. La pratica, tra gli istituti di credito italiani, non è particolarmente in voga.

Poi, c’è da dire che buona parte degli svantaggi connessi al mutuo ponte risultano strettamente connessi ai tassi di interessi applicati che, almeno di norma, risultano superiori rispetto all’acquisto di casa mediante l’accensione di un mutuo tradizionale. Non va dimenticato poi che, nonostante presenti un piano di ammortamento di 2 anni al massimo, il mutuo ponte rientra sempre nella categoria dei finanziamenti ipotecari: ciò vuol dire che la banca richiede sempre la doppia ipoteca, sia sull’immobile che si è intenzionati ad acquistare che su quello che si desidera cedere. La cancellazione di entrambe diventerà effettiva solo a pagamento concluso: questo presuppone che ci sono spese notarili piuttosto ingenti da affrontare. A pagarle, ovviamente, è il richiedente.

Altro inconveniente da non sottovalutare, a fronte di mutuo ponte, è quello che, in linea teorica, potrebbe presentarsi nell’evenienza in cui il richiedente stesse già affrontando il rimborso del mutuo sull’immobile che intende cedere e non riuscisse a portarne a termine la cessione. Di conseguenza, il diretto interessato dovrebbe rimborsare il nuovo mutuo per la somma totale erogata. Qualora non lo avesse ancora estinto, gli toccherebbe pagare anche la cifra ancora pendente sull’abitazione rimasta invenduta.

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